Gorla Minore, 25 Maggio 2020

Oggetto: Codice del Terzo Settore, adeguamenti statutari al 30 giugno 2020

Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

 

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Ulteriori novità introdotte dal CTS:

  • il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
  • l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
  • la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
  • la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
  • la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).

 

In attuazione del CTS sono stati emanati:

Più tempo per adeguare lo statuto:

Più tempo per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte ai rispettivi registri prima del 3 agosto 2017 per adeguare gli statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore con modalità “semplificate”, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. A seguito della proroga disposta dal decreto Crescita, infatti, il termine ultimo per l’adeguamento statutario con forme e modalità “agevolate”, fissato al 3 agosto 2019, slitta al 30 giugno 2020. Stesso termine e regime “alleggerito” sono previsti anche per le bande musicali e per le imprese sociali.

Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine entro cui le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte ai rispettivi registri prima del 3 agosto 2017 potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Sono le principali novità in tema di adeguamenti statutari alla riforma del terzo settore introdotte in sede di conversione del decreto Crescita decreto Crescita.

Nuovo termine per l’adeguamento degli statuti

La proroga dei termini per gli adeguamenti statutari adeguamenti statutari con maggioranze semplificate, in particolare, è prevista al comma 4-bis dell’articolo 43, il quale statuisce che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020”.

Questo è quanto prevede la disposizione. Ora occorre comprendere la sua esatta portata. In pratica, occorre capire per quali adeguamenti statutari quali adeguamenti statutari vale il nuovo termine del 30 giugno 2020 e chi sono i soggetti interessati chi sono i soggetti interessati dalla norma.

A tal fine, occorre considerare i vari tasselli che compongono il “puzzle” normativo in materia di adeguamento degli statuti degli enti non profit. Si tratta dell’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS – entrato in vigore il 3 agosto 2017) e dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 recante la riforma delle imprese sociali (entrato in vigore il 20 luglio 2017), oltre che i chiarimenti forniti in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro (prima con la circolare n. 20/2018 e successivamente con la circolare n. 13/2019).

Diverse modalità e maggioranze

Per quanto riguarda le modifiche statutarie interessate dal nuovo termine, la nuova scadenza del 30 giugno 2020 30 giugno 2020 riguarda solo le modifiche che possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria assemblea ordinaria.

Ai sensi dell’ex articolo 101, comma 2, del CTS e dell’ex articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 112/2017, tale regime “alleggerito”, infatti, è attivabile limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie:

– per gli adeguamenti alle disposizioni del CTS o del Decreto Legislativo n. 112/2017 aventi carattere inderogabile (norme inderogabili norme inderogabili);

– per l’introduzione di introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Tali norme, come spiegato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2018, sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”).

Secondo quanto indicato nella circolare n. 13/2019, la potestà modificativa dello statuto secondo il regime “alleggerito” è destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine legislativamente fissato (ora stabilito, a seguito dalla legge di conversione del decreto Crescita, al 30 giugno 2020).

Ne consegue che, come specificato nella circolare, un eventuale adeguamento statutario adeguamento statutario già intervenuto già intervenuto, non preclude la possibilità di apportare, entro il 30 giugno 2020, ulteriori ulteriori modifiche statutarie secondo il regime” alleggerito”, purché nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.

Se l’adeguamento concerne invece modifiche statuarie modifiche statuarie di natura facoltativa natura facoltativa sarà sempre necessaria (sia prima che dopo il 30 giugno 2020) una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà o opzioni riservategli dal legislatore della riforma.

Tali norme, come precisato nella circolare n. 20/2018, sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”.

Secondo quanto precisato nella circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice del Terzo settore, subordinandone l’efficacia – ai sensi dell’articolo 104, comma 2, del Codice stesso – a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, e non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS RUNTS). Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell’efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo settore.

Soggetti interessati: ODV, APS e Onlus

Per quanto riguarda i soggetti interessati dal comma 4-bis dell’articolo 43, un primo gruppo primo gruppo comprende le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus esistenti ante-riforma, ossia prima del 3 agosto 2017.

Per tali soggetti, la disposizione contiene una vera e propria proroga vera e propria proroga, facendo slittare dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 il termine per adeguare gli statuti alla nuova disciplina con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Riprendendo quanto specificato dal Ministero nell’ambito della circolare n. 20/2018, per gli enti in possesso di personalità giuridica, le modifiche statutarie devono avere la forma dell’atto atto pubblico notarile pubblico notarile ed essere approvate dall’autorità pubblica e, come precisato nella circolare n. 13 del 31 maggio 2019, la scadenza del 30 giugno 2020 deve essere riferita alla data entro la quale l’organo statutariamente competente deve adottare la delibera di modifica delibera di modifica dello statuto e non a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo diapprovazione delle modifiche statutarie da parte dell’amministrazione pubblica preposta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 (la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia autonoma interessata).

Il regime alleggerito regime alleggerito è previsto solo per le ODV, le APS e le Onlus già provvisti della qualifica derivante dall’iscrizione ai relativi registri. Come puntualizzato infatti dalla circolare n. 13/2019, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti al D.Lgs. n. 117/2017 ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al CTS dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze dell’assemblea straordinaria, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare senza beneficiare dei quorum propri dell’assemblea ordinaria assemblea ordinaria.

Gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, come evidenziato dal Ministero del Lavoro, nella circolare n. 20 del 2018, erano e sono tenuti a conformarsi ab origine conformarsi ab origine, cioè dal momento della loro costituzione, alla nuova disciplina, almeno in quella parte immediatamente applicabile, così come già chiarito dalla precedente circolare ministeriale n. 12604 del 2017.

Nel caso in cui un ente, costituitosi dopo il 3 agosto 2017, rilevi l’esistenza di difformità rispetto alle norme del CTS (ad esempio: atto costitutivo sottoscritto da meno di 7 soci, assenza nella denominazione dell’acronimo ETS, ecc.) dovrà provvedere a correggere le incongruenze correggere le incongruenze e ad integrare eventuali lacune.

Come precisato nella nota direttoriale n. 4995/2019, se una ODV o APS si costituisce con un numero inferiore  a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al registro unico come ODV o APS è sufficiente una delibera assembleare delibera assembleare, approvata da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa (rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del CTS).

Imprese sociali

Ed infine il comma 4-bis dell’articolo 43 si rivolge alle imprese sociali costituite prima del 20 prima del 20 luglio 2017, per le quali si ha una vera e propria riapertura dei termini riapertura dei termini per conformarsi alla nuova disciplina con forme e modalità “agevolate”: ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, infatti, il termine per sfruttare tale regime alleggerito è scaduto il 20 gennaio 2019.

Tuttavia, come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, anche se gli adeguamenti statutari possono realizzarsi (fino al 30 giugno 2020) con modalità “semplificate”, per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina è comunque obbligatorio l’intervento del notaio.

Come espressamente indicato nella suddetta circolare, non sussiste invece nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali cooperative sociali e ai loro consorzi. Ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017, infatti, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e alle stesse si applicano le nuove disposizioni nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l’ambito di attività di cui all’articolo 1 della Legge n. 381/1991 (come modificato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, che amplia lo spettro delle attività esercitabili).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

 

Milano, lì 24 maggio 2020

 

 

 

Di Bernardi Vito

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