Gorla Minore, 27 Maggio 2020
Adeguamento Statuti Terzo Settore
Circolare ADEGUEMANTO STATUTI TERZO SETTORE
Lo statuto è il documento raffigurante l’anima dell’associazione, redatto contestualmente all’atto costitutivo in fase di costituzione dell’ente, esso contiene tutti i regolamenti a cui essa intende attenersi per lo svolgimento della propria attività. Cosa deve contenere?
Cosa deve contenere lo statuto di un’associazione?
La redazione dell’atto costitutivo e dello statuto in fase di concepimento di un ente non commerciale non prevede obbligatoriamente la forma scritta, certo è che al fine di poter beneficiare del regime fiscale agevolato ed evitare contestazioni da parte dell’organo di controllo, è sempre bene fissare per iscritto i principi cardine che l’associazione intende perseguire, sulla base di quanto disciplinato dal codice civile e dal TUIR.
La riforma del terzo settore ha profondamente modificato anche la composizione degli statuti, obbligando le associazioni intenzionate ad entrare a far parte del RUNTS, ad adeguare i loro atti fondanti alle nuove disposizioni del d.lgs 117/2017.
I caratteri fondamentali che non possono mai mancare all’interno di uno statuto sono però i seguenti:
- nome dell’associazione;
- sede legale;
- finalità dell’associazione ed una dettagliata descrizione delle attività svolte;
- le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;
- l’uso del fondo comune;
- le regole sulla rappresentanza dell’associazione e sulle relative deleghe;
- i criteri per l’ammissione e l’espulsione dei soci;
- diritti e doveri degli associati;
- le regole per l’elezione delle cariche sociali;
- le disciplina e i compiti degli organi dell’associazione;
- le regola per la presentazione del bilancio annuale;
- le regole sullo scioglimento dell’associazione e la destinazione dei fondi residui.
Questi alcuni degli aspetti fondamentali, che devono essere dettagliatamente trattati all’interno dello statuto così come richiesto dagli artt. 14-42 codice civile.
La redazione di tale documento deve tenere inoltre conto del significato che esso assume per la vita dell’associazione, lo statuto rappresenta infatti l’essenza dell’ente stesso, la sua carta di identità, un estratto descrittivo della sua linfa vitale.
L’associazione al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previste dal
TUIR, deve inserire all’interno dello statuto alcune specifiche clausole:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;
- in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;
- disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l’effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi;
- obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell’assemblea, i criteri per l’ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l’assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
- intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
Il codice del terzo settore ha in fine previsto per le associazioni che intendono farne parte alcune specifiche norme da inserire nello statuto, declinate sulla base del tipo di forma organizzativa prescelta dall’ente, sia esso sotto forma di APS, ODV o altro.
Si rende necessario quindi valutare bene la tipologia di ente che si intende costituire e se esso possa o meno far parte delle associazioni che caratterizzano il nuovo panorama del terzo settore, in modo da capire quali sono le norme da seguire per redigere uno statuto preciso e coerente con l’attività esercitata, idoneo al raggiungimento dello scopo di utilità sociale per cui l’ente è stato creato.
Lo statuto potrà essere successivamente modificato dall’assemblea straordinaria dei soci nel caso in cui vi fossero nuove necessità che rendessero obbligatoria una modifica, ma tale operazione avrebbe comunque un costo, per questo è opportuno valutare attentamente fin da subito la predisposizione di un atto in linea con quanto espresso dalla volontà dei soci.
L’unica eccezione a tale regola, si sta verifcando adesso, in occasione della fase di transizione che stanno vivendo gli enti che hanno intenzione di passare al terzo
settore, i quali potranno infatti beneficiare di una procedura più snella dal punto di vista amministrativo per l’adeguamento dei loro statuti.
L’associazione può in fine decidere di registrare presso l’ufficio competente
dell’Agenzia delle Entrate l’atto costitutivo e lo statuto per avere una visione diversa all’interno del panorama associativo e soprattutto verso i terzi, ma prima di poterlo fare deve richiedere il codice fiscale e l’attribuzione di partita IVA (ove si ravvisi la possibilità di attività commerciale nel senso più ampio del termine).
Dopo aver proceduto alla registrazione dello statuto modificato l’associazione deve provvedere alla presentazione del modello EAS attraverso gli intermediari abilitati.
Lo studio rimane a completa disposizione qualora vi fosse la necessità si può contattare per richiedere esame dell’attuale statuto ed invio dei facsimili per l’adeguamento del caso.
Cordiali saluti.
Mauro Travaglin
Marcello Apicella
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