Gorla Minore, 24 Luglio 2020
Circolare settimanale dello studio
del 24 Luglio 2020
La settimana in breve
- Le principali notizie fiscali della settimana
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La scheda informativa
- CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE, ACQUISTO DPI E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Con il decreto Rilancio, sono stati introdotti 2 nuovi crediti d’imposta con l’intento di attenuare i costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. In questa scheda li analizziamo.
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- SUPERBONUS 110% DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. RILANCIO
Il D.L. Rilancio ha potenziato al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Nella presente scheda vediamo le novità introdotte con riferimento a questa agevolazione fiscale in sede di conversione del decreto.
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- BILANCIO, CONTRATTI DI RETE E NOMInA DEL REVISORE LEGALE
Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono state apportate modifiche e introduzioni di alcuni nuovi articoli. In particolare, in questa scheda, affrontiamo gli articoli relativi ai principi di redazione del bilancio, all’utilizzo dei contratti di rete per finalità di solidarietà e alla nuova modifica del termine di nomina dei revisori legali.
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Aggiornamento continuo: il sapere per fare
- Credito di imposta innovazione – le definizioni del piano transizione 4.0
Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo i criteri per la corretta applicazione dell’agevolazione riconosciuta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
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Prassi della settimana
- I documenti dell’Agenzia delle Entrate
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Scadenzario
- Scadenzario dal 24.07.2020 al 7.08.2020
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La settimana in Breve
Gentili Clienti,
Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.
Pin INPS addio: si passa allo SPID
INPS comunica nella circolare 87 del 17 luglio il prossimo “switch off” (passaggio) dal PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per la fruizione dei servizi web e fornisce le istruzioni relative alla fase transitoria che inizierà il 1ottobre 2020.
Può essere consigliabile già da subito per chi deve richiedere le credenziali di accesso ai servizi INPS non perdere tempo a richiedere il PIN ma indirizzarsi direttamente verso lo SPID (richiedibile in tutti gli uffici postali; ulteriori informazioni si trovano sul sito www.spid.gov.it).
Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, per i soli servizi loro dedicati.
Al via la prenotazione per l’ecobonus moto e scooter elettrici o ibridi
È possibile prenotare l’ecobonus due ruote sulla piattaforma apposita del Ministero e praticare successivamente lo sconto ai clienti. La legge n 77 di conversione del Decreto Rilancio ha dato il via a nuove misure che ridefiniscono i contributi dell’ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi. Per veicoli nuovi di categoria L, a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.) è stato ridefinito il bonus come segue:
- contributo del 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3.000 euro senza rottamazione;
- contributo del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con rottamazione.
A partire dal giorno 22 luglio è possibile prenotare, sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it, il contributo per l’acquisto con la rottamazione, a breve potrà essere prenotato il contributo senza rottamazione.
Acquisto intra-UE di beni: come regolarizzare il mancato ricevimento della fattura
L’acquirente italiano che non riceve la fattura da parte del fornitore o prestatore intracomunitario deve emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si ricorda che gli acquisti a titolo oneroso di merci spedite o trasportate nel territorio dello Stato da altro Stato membro, dal cedente in qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto, aventi ad oggetti beni originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, sono considerati ai fini IVA acquisti intracomunitari di beni.
Contrasto all’evasione fiscale: nuove misure di Monitoraggio fiscale dal 1° ottobre 2020
Con comunicato stampa pubblicato in data 21 luglio sul sito delle Guardia di finanza si rende noto che l’Agenzia delle Entrate e la GDF, unite nel contrasto all’ evasione fiscale, hanno firmato un nuovo Provvedimento congiunto riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari. Il provvedimento, in vigore a partire dal 1° ottobre 2020, prevede la possibilità:
- di richiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti
- di richiedere agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegati.
La richiesta può essere fatta con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali. Oggetto della richiesta sono le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro (operazione unica o più operazioni che siano tra loro collegate).
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere: ultimi controlli prima dell’invio
Scade il 31 luglio 2020 il termine per inviare l’esterometro del secondo trimestre 2020. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con controparti estere sono chiamati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate: l’adempimento, a cadenza trimestrale dal 2020, prevede alcune esclusioni. La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) consiste nella trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. I contribuenti devono effettuare la trasmissione telematica dell’esterometro entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Spese Box auto e detrazione IRPEF
Ai sensi della lett. d) dell’art. 16, comma 1 del TUIR, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.
Il principio vale tanto nel caso in cui il contribuente costruisca (in economia o tramite appalto a terzi) le autorimesse, quanto nel caso in cui le acquisti da cooperative o imprese edilizie. In quest’ultimo caso, le spese di realizzazione devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Contributi sospesi: i versamenti riprendono dal 31.7 e 16.9.2020
Le modalità e le causali per i versamenti, entro il termine del 16 settembre 2020, o il 31 luglio 2020 (per le aziende del settore vivaistico) dei contributi sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus sono contenute nel messaggio INPS 2871 del 20 luglio 2020.
Per le aziende con dipendenti il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”. Le aziende beneficiarie della sospensione devono aver preliminarmente trasmesso la denuncia Uniemens entro le stesse scadenze.
Artigiani e commercianti sono interessati dalla sospensione dei contributi dovuti alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020) che hanno sofferto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione. Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti.
CIG in deroga plurilocalizzate: richieste proroga dal 24 luglio
Le aziende plurilocalizzate che avevano chiesto le prime settimane di cassa integrazione (istituite dal Decreto Cura Italia di marzo) al Ministero del lavoro, possono chiedere direttamente all’INPS la proroga, senza passare nuovamente per l’autorizzazione ministeriale. Si riaprono i termini dal 24 luglio per 15 giorni. Lo ha chiarito l’istituto previdenziale nel messaggio n. 2856 del 17 luglio. Le modalità attuative sono state riviste dal decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9. Vengono quindi fornite le istruzioni per le domande. Nello specifico, per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, per i quali era stato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di CIG in deroga, il decreto interministeriale ha previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all’Istituto.
Acquisto prima casa e IVA
In presenza delle condizioni agevolative di prima casa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso traslativi della proprietà o di diritti reali immobiliari imponibili ad IVA scontano tale imposta con l’aliquota del 4%, l’imposta di registro fissa di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna. L’agevolazione prima casa può essere richiesta solo da persone fisiche e l’oggetto del trasferimento deve essere una “casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. L’agevolazione trova applicazione in campo IVA, alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati “Tupini” effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di “prima casa”, nonché agli acconti relativi a contratti definitivi che risulteranno imponibili ad IVA, rendendo al preliminare le dichiarazioni agevolative riferite al momento del trasferimento.
Concludiamo informando che, dall sito internet del Ministero dello sviluppo economico è possibile scaricare i numeri di PLUS, il magazine multimediale con news e approfondimenti per semplificare la vita di cittadini e imprese. L’Agenzia delle Entrate partecipa a tale progetto con la Guida ai servizi per orientarsi nel riavvio del sistema economico del paese.
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
Oggetto: credito imposta sanificazione, acquisto Dpi e adeguamento AMBIENTI di lavoro
Con gli articoli 120 e 125 del decreto Rilancio, sono stati introdotti 2 nuovi crediti d’imposta con l’intento di attenuare i costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
CREDITI D’IMPOSTA PER MISURE ANTI COVID-19 | |
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: PLATEA DEI BENEFICIARI | Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di una determinata platea di soggetti, tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico, a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.
La platea è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di: ¨ attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1; ¨ associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Sono inclusi nell’ambito soggettivo i soggetti in regime forfetario, i soggetti in regime di vantaggio e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
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CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: LE SPESE AGEVOLATE | Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:
¨ interventi agevolabili ¨ investimenti agevolabili Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente: ¨ quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica; ¨ gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”). Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. |
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: AMMONTARE DEL CREDITO | L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.
Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.
Considerando che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno (ossia anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile: ¨ esclusivamente in compensazione con il modello F24 a decorrere dal 1° gennaio 2021 o, in alternativa; ¨ entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. |
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DPI E SANIFICAZIONE: PLATEA DEI BENEFICIARI | La disposizione in esame trova applicazione per i seguenti soggetti:
¨ imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; ¨ enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; ¨ stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR; ¨ persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR; ¨ enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; ¨ enti religiosi civilmente riconosciuti. |
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DPI E SANIFICAZIONE: LE SPESE AGEVOLATE | Con riferimento all’ambito oggettivo la norma distingue due fattispecie agevolate:
¨ le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; ¨ quelle sostenute per l’acquisto di: ü dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; ü prodotti detergenti e disinfettanti; ü dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; ü dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. |
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DPI E SANIFICAZIONE: AMMONTARE DEL CREDITO | La norma dispone che tale credito d’imposta non possa superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro. l credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Considerando che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno (ossia anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio). Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile: ¨ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; ¨ in compensazione con il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione dell’Agenzia delle entrate (che verrà pubblicato entro l’11 settembre 2020 e terrà conto delle risorse disponibili). |
LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE | I soggetti aventi i requisiti per accedere ai descritti crediti d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, utilizzando l’apposito modello ministeriale pubblicato il 10 luglio 2020, distinguendo:
¨ le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e; ¨ l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. Credito imposta adeguamento strumenti di lavoro: la Comunicazione può essere trasmessa telematicamente dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Credito imposta acquisto DPI e sanificazione: la Comunicazione può essere trasmessa telematicamente dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
- Oggetto: SUPERBONUS 110% DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. RILANCIO
Il D.L. Rilancio ha potenziato al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In sede di conversione è stata ampliata la possibilità di godere del bonus per seconde case unifamiliari e sono stati introdotti specifici limiti di spesa per intervento. Per quanto riguarda la cessione/sconto in fattura del bonus è stata introdotta la possibilità di effettuarlo in fase di stato avanzamenti lavori. Sono stati infine introdotti nuovi obblighi per i soggetti che vistano il credito.
SUPERBONUS 110% DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. RILANCIO | |||||||||||||||||||
AMBITO APPLICATIVO
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A seguito della conversione in legge del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) oltre ai condomìni, l’altra grande categoria di beneficiari del super bonus del 110% sono le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo.
In particolare nella disposizione legislativa vigente prima della conversione quest’ultimi potevano fruire del super bonus 110% in caso di edifici unifamiliari solo se rappresentativi dell’abitazione principale. Ora a seguito della conversione in legge del Decreto tale limitazione è stata eliminata. Le unità immobiliari possono essere di qualunque tipologia (tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e quindi può trattasi di: ¨ abitazioni secondarie,¨ uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condomìni),ma devono essere sempre possedute da contribuenti “persone fisiche” (non imprenditori o professionisti).
Per gli interventi di risparmio energetico e per l’istallazione delle colonnine di ricarica il super bonus al 110% può essere fruito solo per un numero massimo di 2 unità immobiliari “fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”. Tale limitazione non si applica per gli interventi antisismici e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Viene, inoltre, ampliato l’ambito soggettivo dell’agevolazione prevedendo che il 110% possa essere riconosciuto anche dalle: ¨ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);¨ organizzazioni di volontariato (OdV);¨ associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri;¨ associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Ricapitolando il superbonus può essere fruito dai seguenti soggetti: ¨ condomini;¨ persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo, su unità immobiliari;¨ cooperative edilizie a proprietà indivisa: per interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai propri soci;¨ IACP comunque denominati (nonché enti aventi le medesime finalità sociali, istituiti nella forma di società che risponde ai requisiti previsti in materia di “in house providing”): per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti la detrazione si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;¨ organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);¨ organizzazioni di volontariato (OdV);¨ associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri;¨ associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. |
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INTERVENTI AGEVOLABILI
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Per quanto riguarda gli intervanti agevolabili non ci sono novità rispetto a quanto già previsto in sede di Decreto. La novità più importante è data dall’introduzione di specifici massimali di spesa che possono essere così riepilogati.
Rimane confermato che la detrazione maggiorata spetta solo se sono rispettati i requisiti minimi fissati dal DM attuativo[1] (non ancora emanato) e dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, laddove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata, comprovata dalle APE. Qualora vengano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati anche per: ¨ altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (riqualificazione energetica di edifici esistenti, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, posa in opera di schermature solari);¨ installazione di:ü impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi determinate caratteristiche; ü infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”. si applica l’aliquota del 110% gli nei limiti di spesa previsti. Qualora l’edificio sia di interesse culturale e paesaggistico e quindi sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Dlgs 42/2004, la detrazione si applica a tutti gli interventi in materia di risparmio energetico di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 anche in assenza di quelli «trainanti» di cui al comma 1. Stessa possibilità è consentita al contribuente qualora gli interventi principali siano vietati dai regolamenti edilizi. |
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INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
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Godono della detrazione al 110% anche gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, sempre per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021.
In caso di contestuale stipula di una polizza che copre un rischio di eventi calamitosi la rispettiva detrazione[2] spetta nella misura del 90% (in luogo dell’ordinario 19%). Tale novità prevista del Decreto Rilancio non ha visto alcuna modifica in sede di conversione in legge del Decreto. |
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CESSIONE DEL BONUS O SCONTO IN FATTURA
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L’art. 121 del D.L. 34/2020 prevede poi che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in luogo della detrazione Irpef è possibile optare, alternativamente per lo sconto in fattura oppure per la trasformazione in credito d’imposta utilizzabile in via diretta in compensazione nel mod. F24 o cedibile a terzi, ivi inclusi gli istituti di credito/altri intermediari finanziari.
Tale procedura è possibile non solo in relazione alla nuova detrazione maggiorata ma anche per quanto attiene le ordinarie detrazioni da bonus edili.
E’, quindi possibile optare per la conversione in credito d’imposta o sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di: ¨ recupero del patrimonio edilizio[3] (interventi di manutenzione/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione);¨ efficienza energetica[4] (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);¨ adozione di misure antisismiche[5] (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);¨ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna[6], ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;¨ installazione di impianti solari fotovoltaici[7];¨ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici[8] nonché quelle di cui al sopra citato comma 8 art. 119 D.L. 34/2020 con detrazione del 110%.Con la conversione in legge del decreto viene previsto che ¨ l’asseverazione tecnica necessaria per “trasformare” la detrazione da ecobonus o da sisma bonus;¨ è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti indicati dall’articolo 121.
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 121 dispone che la scelta in favore dello sconto o della trasformazione in credito d’imposta da cedere può essere esercitata in relazione a ciascun Stato di avanzamento dei lavori (Sal), a condizione che questi ultimi non siano più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi si riferisca ad almeno il 30% del medesimo intervento.
L’Agenzia delle entrate eseguirà, a posteriori, controlli e verifiche, soprattutto documentali, e qualora sia accertata la mancata «sussistenza» (e non più «integrazione»), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla fruibilità della detrazione, procederà con il totale recupero dell’importo non spettante, nei confronti dei beneficiari, sebbene abbiano optato per la cessione e/o lo sconto in fattura, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario del credito, in presenza di accertato concorso nella violazione[9]. |
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VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE PER CESSIONE CREDITO O SCONTO
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Laddove il contribuente opti per lo sconto in fattura/cessione del credito a terzi (per qualsiasi fattispecie di bonus edile) deve richiedere l’apposizione del visto di conformità “dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.
Il visto può essere rilasciato da un: ¨ dottore commercialista/esperto contabile,¨ consulente del lavoro,¨ perito/esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria,¨ dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).In sede di conversione del Decreto rilancio è stato previsto che il soggetto che rilascia il visto di conformità, ai fini della cessione e/o dello sconto in fattura, deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Le asseverazioni appena indicate sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del dl 34/2020 e, quella del tecnico abilitato, deve attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione, mentre per la «congruità» delle spese sostenute si deve fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministro dello sviluppo economico[12]. In sede di conversione è stata prevista anche: ¨ la possibilità a tali professionisti e Caf di trasmettere telematicamente i dati relativi all’opzione di cessione o sconto;¨ la prossima emanazione di un decreto contenente un prezziario degli interventi per misurare la congruità dei lavori agevolabili.I certificatori dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro. |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
- Oggetto: BILANCIO, CONTRATTI DI RETE E NOMINA DEL REVISORE LEGALE
Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono state apportate modifiche e introduzioni di alcuni nuovi articoli. In particolare, in questa scheda, affrontiamo gli articoli relativi ai principi di redazione del bilancio, all’utilizzo dei contratti di rete per finalità di solidarietà e alla nuova modifica del termine di nomina dei revisori legali.
BILANCIO, CONTRATTI DI RETE E NOMINA DEL REVISORE LEGALE | |||||||||||||
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
(Art. 38-quater DL 34/2020)
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L’articolo 38-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 sia a quelli dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
In particolare, il comma 1 dispone che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività[13] è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell’articolo 2427 del codice civile; si tratta dell’articolo che specifica il contenuto della nota integrativa. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze concernenti gli eventi successivi, sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Il comma 2, invece, stabilisce che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Il comma 3 limita l’efficacia delle disposizioni di cui sopra ai soli fini civilistici. |
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CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE SOLIDARIETA’
(Art. 43-bis DL 34/2020)
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L’articolo 43-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede la possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.
In dettaglio, attraverso l’aggiunta dei nuovi commi da 4-sexies a 4-octies all’art. 3 del D.L. 5/2009, si dispone, in primo luogo, che, per l’anno 2020, rientrano tra le finalità del contratto di rete[14]: ¨ l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro; ¨ l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa; ¨ l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Per tali finalità, le imprese ricorrono agli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete[15]. La definizione delle modalità operative per procedere alla comunicazione da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto n. 34.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari[16], il contratto di rete stipulato per le finalità disposte dall’articolo in esame deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente[17], con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL. Tale previsione opera in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale, secondo la quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato. |
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REVISIONE LEGALE COOPERATIVE SRL –
MODIFICHE AL CODICE DELL’ INSOLVENZA
(Art. 51-bis DL 34/2020)
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L’articolo 51-bis, introdotto in sede di conversione, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l’obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Scopo esplicito delle norme in esame è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa. A tal fine viene modificato l’articolo 379, comma 3 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza[18]. Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell’articolo 2543 c.c.), contenuta nell’articolo 2477 del codice civile. La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti. Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri[19] e consistono in: 1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Su tale articolo è da ultimo intervenuto l’articolo 8, comma 6-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, per prorogare e rendere mobile il termine entro il quale le SRL e le cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le disposizioni vigenti prevedono che tale termine sia fissato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019. Con le ultime modifiche apportate con la conversione in legge del decreto Rilancio, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
La verifica del superamento dei limiti andrà effettuata negli esercizi 2021 e 2020.
Il superamento di un limite solo nel 2020 e non nel 2021 non obbliga alla nomina dell’organo di controllo per l’anno 2022, in quanto manca il superamento dei limiti per due esercizi consecutivi. Il nuovo comma 3 dell’articolo 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza[20] risulta così modificato: Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’articolo 379, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021[21]. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
SAPERE PER FARE
LA RUBRICA D’AGGIORNAMENTO CONTINUO
credito di imposta innovazione –
le definizioni del piano transizione 4.0
Introduzione
Per il periodo 2020 è prevista un’agevolazione, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (articolo 1, commi da 198 a 209 della Legge di bilancio 2020).
Il Ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti, con un provvedimento attuativo pubblicato il 19 giugno 2020 sul proprio sito, circa i criteri per la corretta applicazione delle definizioni delle varie attività innovative, specificando cosa permette la maggiorazione del credito di imposta per obiettivi di innovazione digitale 4.0 e come debbano essere documentale le spese ammissibili.
Indice delle domande
- In cosa consiste il credito di imposta innovazione?
- Cosa si intende per ricerca e sviluppo?
- Cosa si intende per innovazione tecnologica?
- Quali caratteristiche consentono la maggiorazione per innovazione 4.0?
- Cosa si intende per design ed ideazione estetica?
- Quale documentazione occorre per giustificare le spese ammissibili?
Domande e risposte
D.1. In cosa consiste il credito di imposta innovazione?
R.1. L’agevolazione per investimenti in innovazione consiste in un credito di imposta calcolato sulla base delle spese sostenute nel 2020 (costo del personale, ammortamenti, consulenze esterne) e considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, in riferimento alle attività di innovazione svolte.
La misura varia in percentuale e nel limite massimo di spesa, a seconda della tipologia di investimento, come riportato nella tabella successiva.
Agevolazione | Misura % credito | Limite |
Ricerca e sviluppo | 12% | 3.000.000 |
Innovazione tecnologica | 6% | 1.500.000 |
Innovazione tecnologica con obiettivo 4.0 | 10% | 1.500.000 |
Design e ideazione estetica | 6% | 1.500.000 |
Il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con il modello di versamento F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione dei costi sostenuti.
D.2. Cosa si intende per ricerca e sviluppo?
R.2. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili, i lavori classificabili in una delle seguenti categorie:
- ricerca fondamentale: si tratta di lavori sperimentali o teorici, finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, non necessariamente considerando un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa;
- ricerca industriale: i lavori tendono ad individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni pratiche delle conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico;
- sviluppo sperimentale: riguarda quelle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento.
D.3. Cosa si intende per innovazione tecnologica?
R.3. Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta:
- i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa;
- i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa;
- i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente;
- i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
D.4. Quali caratteristiche consentono la maggiorazione per innovazione 4.0?
R.4. Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
A titolo di esempio costituisce obiettivo di innovazione digitale 4.0 l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real timeremote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working).
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare. Un esempio è fornito dalla progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign).
D.5. Cosa si intende per design ed ideazione estetica?
R.5. Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
D.6. Quale documentazione occorre per giustificare le spese ammissibili?
R.6. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.
È richiesta inoltre una dichiarazione del legale rappresentante della società o ente che attesti l’effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti nelle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle attività ammissibili.
Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d’imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.
Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile delle attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività.
Ai fini della maggiorazione del credito per innovazione digitale con obiettivo 4.0 e/o transizione ecologica devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.
PRASSI DELLA SETTIMANA
Circolari dell’agenzia delle entrate
Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». |
Provvedimenti dell’agenzia delle entrate
Provvedimento n. 268208 del 21 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari. |
Risposte agli interpelli dell’agenzia delle entrate
Risposta interpello 219 del 20 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul diritto di rivalersi dell’imposta relativa ad avvisi di accertamento. |
Risposta interpello 220 del 21 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA relativa a dispositivi medici. |
Risposta interpello 221 del 21 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA da applicare alla commercializzazione di alcuni prodotti quali il Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais. |
Risposta interpello 222 del 21 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta. |
Risposta interpello 223 del 22 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ agevolazione prevista per l’acquisto ‘prima casa’ e per l’utilizzo del credito d’imposta. |
Risposta interpello 224 del 22 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd. sisma bonus) |
Risposta interpello 225 del 23 luglio 2020 | L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile con riferimento al riscatto di periodi non coperti da contribuzione e al riscatto di periodi di studio universitario. |
SCADENZARIO
Lo scadenzario dal 24.07.2020 AL 07.08.2020
Lunedì 27 Luglio 2020 | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (Mod. Intrastat) relativi alle operazioni effettuate nel mese di giugno da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2020, per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Versamento in un’unica soluzione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef / Ires e Irap da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, non interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da parte degli intermediari, non interessati dall’applicazione degli ISA, attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | I contribuenti, non titolari di partita Iva, esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2020, Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) e del saldo dell’Iva relativa al 2019, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | I soggetti Ires, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, non interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), devono provvedere al versamento in un’unica soluzione o come prima rata a titolo di saldo 2019 e di primo acconto dell’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Redditi Sc 2020, Enc 2020 e Irap 2020) e del saldo Iva 2019 maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Le banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono presentare la dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da parte delle compagnie di assicurazione, non interessate dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno). |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Le persone fisiche, non interessate dall’applicazione degli ISA, che trasferiscono la propria residenza in Italia e che intendono esercitare l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati all’estero e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | I titolari di redditi da pensione estera, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono provvedere al versamento in un’unica soluzione. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Ultimo giorno utile per i contribuenti, non interessati dall’applicazione degli ISA, per regolarizzare il mancato o insufficiente versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali o della prima rata degli stessi entro il termine del 30 giugno 2020, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento breve”. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | I contribuenti, non interessati dall’applicazione degli ISA, che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (cosiddetto riallineamento istantaneo) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno), devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che, non interessati dall’applicazione degli ISA, applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 Dl n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale, non interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, devono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con la maggiorazione dello 0,40%. |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, non interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), che effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) devono versare, in un’unica soluzione, l’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione.
Inoltre, devono provvedere al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali |
Giovedì 30 Luglio 2020 | Versamento delle ritenute operate nel 2019 (comprese quelle su indennità di cessazione del rapporto di agenzia) da parte dei sostituti d’imposta (c.d. minimi) che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | I contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell’esonero del pagamento del canone Rai devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | Versamento con modello F24, della seconda rata semestrale (45,94 euro) o della terza rata trimestrale (23,93 euro) del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, da parte dei contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | Versamento dell’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2020, da parte dei titolari di contratti di locazione e affitto. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | Gli enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati devono presentare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di giugno. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | I soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono inviare esclusivamente per via telematica, la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al trimestre precedente (Esterometro). |
Venerdì 31 Luglio 2020 | Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell’imposta sui premi e accessori incassati nel mese di giugno 2020, e degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2020. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | Versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | Presentazione del modello Iva TR da parte dei contribuenti Iva ammessi ai rimborsi infrannuali, per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | Gli operatori finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di giugno relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. |
Venerdì 31 Luglio 2020 | I contribuenti non titolari di partita IVA esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2020, devono versare la 2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2020, Redditi Pf 2020). |
[1] di cui al co. 3-ter dell’art. 14 DL 63/2013
[2] di cui all’art. 15, co. 1, lett. f-bis) del TUIR
[3] di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR
[4] di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 D.L. 34/2020
[5] di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 art. 119 D.L. 34/2020
[6] di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)
[7] di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR
[8] di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013
[9] comma 5, art. 121
[10] di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14 del dl 63/2013
[11] in base alle disposizioni del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017
[12] di cui alla lettera a), del comma 13 dell’art. 119 del dl 34/2020
[13] di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile
[14] comma 1, cpv. 4-sexies
[15] ex art. 30, c. 4-ter, D.Lgs. 276/2003
[16] di cui all’art. 3, c. 4-quater, del D.L. 5/2009
[17] a norma dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
[18] di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[19] decreto-legge n. 32 del 2019
[20] Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14
[21] stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile