Gorla Minore, 17 luglio 2020
Edizione Straordinaria della Circolare Settimanale dello Studio
Circolare settimanale dello studio
edizione straordinaria
Decreto “Rilancio” 2020
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020
Convertito con modifiche in Legge il 16 luglio 2020
In corso di pubblicazione in G.U.
DECRETO LEGGE “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”.
Nella presente circolare le novità del cd. Decreto “Rilancio” riguardanti le imprese e i professionisti, dopo la conversione del decreto-legge
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LE PRINCIPALI NOVITà DEL DECRETO “RILANCIO”
Il decreto interviene in numerosissimi ambiti. Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.
Sostegno alle imprese e all’economia
Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure:
Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Art. 25 Contributo a fondo perduto
L’articolo non ha subito sostanziali modifiche in sede di conversione e prevedeva un Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
20% | soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta; |
15% | soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; |
10% | soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. |
In generale, il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
Sono esclusi:
- i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza,
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74,
- gli Intermediari finanziari e società di partecipazione (di cui all’articolo 162-bis del Tuir),
- e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo).,
- lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Art. 25-bis. – Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento
L’articolo di nuova istituzione, prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Verranno privilegiate le imprese che hanno ridotto il proprio fatturato su base mensile del 50 per cento rispetto al 2019.
Viene demanda la disciplina attuativa a un decreto del MEF da adottare, di concerto con il MISE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.
Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).
In sede di conversione del decreto è stata prevista la possibilità di accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI anche per le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l’omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Art.26-bis Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
Durante l’esame alla Camera dei deputati, attraverso l’introduzione dell’art.26-bis, sono state incrementate di 10 milioni di euro, per l’esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti a tale rischio.
Art.26-ter Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
Estese le misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle PMI dall’articolo 56 del decreto Cura Italia anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.
Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. (art.28 c.3)
In sede di conversione è stato disposto che il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il presente credito non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito previsto dell’art 65 del Decreto Cura Italia convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.
La Legge di conversione chiarisce che nel caso di cessione di credito al locatore non è necessario il preventivo pagamento del canone ma il credito può essere detratto direttamente dal corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.
Il credito matura pertanto all’atto della cessione al locatore e verrà recuperato come sconto sul canone dovuto.
Ricordiamo inoltre che per la cessione del credito è stato approvato dall’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739, il modello telematico e che il primo invio poteva essere effettuato a partire dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
La Legge di conversione estende inoltre il credito alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente superiori a 5 milioni di euro in misura ridotta e più precisamente nella misura del 20 per cento (rispetto al 60 per cento) e del 10 per cento (rispetto al 30 per cento).
Sempre in sede di conversione del decreto per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020.
Lo stesso esonero della dimostrazione della diminuzione del fatturato anche per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, perché già colpiti da altri eventi calamitosi.
Art. 28-bis Concessioni servizio di ristoro tramite distributori automatici
L’articolo è stato introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati e prevede che, in presenza di un calo del fatturato superiore al 33 per cento (nei mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19), al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone.
Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
Previsto l’incremento di 160 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
La disposizione stabilisce inoltre che una quota dell’incremento (20 milioni) dello stesso Fondo è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE non superiore a 15.000 euro.
Art. 29 comma 1-bis Interventi a sostegno del diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
L’articolo 29, comma 1-bis, insieme all’art. 236, commi 3 e 4, sono stati introdotti con l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
In particolare, l’articolo in esame, destina risorse al rimborso, per il 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE di 15.000 euro, per tutto il periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
In sede di conversione l’articolo non ha subito alcuna modifica. Resta quindi valida la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema“. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
Art. 30-bis – Fondo compensazione pagamenti con carte di credito o di debito
Istituito in sede di conversione un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito.
Art. 31, comma 4-bis Rifinanziamento fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva
Per fronteggiare le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, è stato previsto l’incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 dell’apposito comparto del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva.
Art. 33-bis- Assicurazione fuochi artificiali
Prorogata di tre mesi, in sede di conversione, la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020.
Art. 34 – Disposizioni in materia di Buoni postali fruttiferi postali
L’articolo 34 consente temporaneamente, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati. L’articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza
Art. 38 Rafforzamento del sistema delle start up innovative
Interventi in favore delle startup innovative attraverso il:
- rifinanziamento di 100 milioni per l’anno 2020 la misura “Smart&Start Italia”
- 10 milioni di euro per l’anno 2020 alla concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
- destinazione fino al 5 per cento delle risorse di cui al punto precedente al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione.
- Rifinanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo di sostegno al venture capital
La misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna startup innovativa e PMI innovativa potrà ottenere, è pari a un massimo di quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.
Viene modificata la norma sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, riconosciuto per l’anno 2020 dalla Legge di bilancio, inserendo le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d’imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
Infine viene disposta una proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese.
Art. 38-bis – Sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori
Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020 destinata:
- all’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione;
- a promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.
Art. 38-ter – Promozione dell’ecosistema Società benefit
È stato introdotto in sede di conversione del decreto un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
Art. 38-quater – Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio
Il decreto Rilancio in sede di conversione riformula ancora meglio quanto stabilito dal decreto Liquidità, a proposito dei criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività, in particolare:
- nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 (di regola i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva e continuità dell’attività è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva e continuità dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Arti. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19
Nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e a determinate condizioni, è riconosciuto un contributo alle micro imprese e alle PMI che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda. Il contributo è commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione
Il testo originale non ha subito modifiche in sede di conversione in legge. Confermata quindi la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.
Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
Viene costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione, dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. L’articolo non ha subito sostanziali modifiche durante il percorso di conversione in legge del decreto rilancio
Art. 43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà
Introdotto in sede referente, l’art. 43-bis prevede la possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.
Art. 44 – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
Nuovi contributi per l’acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché di autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione, a condizione che il venditore pratichi un analogo sconto; tali incentivi sono cumulabili, a talune condizioni, al vigente ecobonus per l’acquisto di veicoli ibridi ed elettrici. Si prevedono inoltre incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, fino ad Euro 3.
Il contributo previsto dal decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2020 si cumula con il precedente previsto dalla L. 145/2018 previsto fino al 31 dicembre 2021 ed è un ulteriore incentivo a concentrare l’acquisto da agosto a dicembre 2020. Il contributo può arrivare quindi a 10.000 euro e varia a seconda che si rottami o meno la vecchia auto.
Articolo 44-bis – Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi
Viene modificato il regime del bonus per l’acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall’anno 2019, e pari al 30% del prezzo fino a un massimo di 3.000 euro, estendendone l’applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante; lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3.
Si consente infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell’anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate.
Art. 46-bis – Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
Vengono incrementate di 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse destinate al credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica. Le somme aggiuntive così stanziate sono destinate alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. Le PMI sono escluse in quanto rientranti nell’agevolazione prevista dal decreto Liquidità.
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Art. 48-bis – Credito d’imposta tessile e moda
L’articolo introdotto in sede di conversione del decreto, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020.
Art. 50 -Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento
Confermata in sede di conversione la proroga dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, “in considerazione della situazione emergenziale COVID-19”.
Art. 51-bis – Revisione legale cooperative e SRL – Modifiche al codice dell’insolvenza
L’articolo introdotto in sede di conversione del decreto, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l’obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Art. 52-bis Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati
L’articolo 52-bis è stato introdotto in sede di conversione e prevede, al fine di supportare le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica e assicurarne la continuità aziendale, che le imprese possono richiedere, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, la rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni.
La rinegoziazione è possibile con il consenso della banca e con la dichiarazione di un professionista indipendente, designato dall’impresa, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell’impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti.
Art. 52-ter Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità
introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati – dispone il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 da destinare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19
Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati
L’articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell’ emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.
Misure fiscali
art. 119 – Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici
Detrazione nella misura del 110 per cento da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per:
- specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus)
- interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaicie colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La legge di conversione estende la detrazione agli interventi di efficienza energetica anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione e di misure antisismiche sugli edifici anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Il termine dell’agevolazione prevista per il 31 dicembre 2021 è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
Le misure si applicano ai condomìni, alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità immobiliari, agli Istituti autonomi case popolari (IACP), alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, agli enti del Terzo settore, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di interventi-
La legge di conversione rimodula i tetti di spesa in base al numero degli alloggi nell’edificio.
La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
Art.120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’articolo non ha subito modifiche in sede di conversione; Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni è previsto un credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e in particolare per quelli aperti al pubblico per i quali ai fini della riapertura, secondo norme di prevenzione e contenimento del covid-19, sarà necessario sostenere delle spese. Il credito spetta anche ad associazioni, fondazioni ed enti privati compresi gli enti del terzo settore. L’importo massimo del credito è di 80.000 euro per beneficiario ed utilizzabile in compensazione nell’anno 2021 oppure, ai sensi dell’art 122 dello stesso decreto, è cedibile a terzi.
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Art.-121 – Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali
L’articolo modificato in sede di conversione del decreto, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Durante l’esame alla Camera dei deputati:
- è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
- è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
- è stato previsto che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
- per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.
La cessione del credito riguarda anche le spese di ristrutturazione che continueranno a mantenere la detrazione del 50% o 65% e non solo quelli che godranno della nuova agevolazione del 110%. Inoltre è estesa non solo per i nuovi lavori ma anche, alle rate residue di detrazioni relativi ad interventi effettuati in anni precedenti.
Importante novità introdotta in sede di conversione in legge del decreto è la possibilità di cedere il credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nel limite di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Anche questa norma attende il decreto attuativo entro 30 giorni a partire dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio.
Art. 122 Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19
Dal 19 maggio al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati di seguito possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari:
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi dì protezione di cui all’articolo 125
In sede di conversione del decreto è stata aggiunta la possibilità di cessione del credito al locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, senza pertanto prima dover pagare il canone.
Art.123 Cancellazione clausole IVA
Soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti. L’articolo non ha subito modifiche durante il percorso di conversione in legge.
Art. 124 IVA beni necessari per il contenimento dell’emergenza sanitaria
L’articolo prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alle mascherine e agli altri dispositivi medici e di protezione individuale.
Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva
Art. 125 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art 125 del Decreto Rilancio abroga l’art.64 del Decreto Cura Italia e l’art.30 del decreto-Liquidità).
In sede di conversione del decreto, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo.
Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Proroga per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali, dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 del termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.
Viene prorogata altresì dal 31 luglio al 16 settembre 2020 il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni.
La disposizione sposta al 16 settembre 2020 anche il termine di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi per i comuni maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.
Art. 126, comma 1-bis Sostegno alle vittime di richieste estorsive
L’articolo introdotto in sede di conversione incrementa di 4 milioni di euro annui, per l’anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici.
Art.128 Salvaguardia del credito c.d. “bonus 80 €” ovvero del trattamento integrativo di 100 €
L’articolo prevede che il c.d. bonus 80 euro, e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti e assimilati in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020.
Art. 129 Acconto accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica
L’articolo stabilisce la riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, dovute dal mese di maggio al mese di settembre 2020, in particolare disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate in via ordinaria, e cioè sulla base dei consumi dell’anno precedente.
Si prevede poi che le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020 siano versate, invece, secondo le modalità ordinarie.
L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un’unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal Testo unico accise, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica; si consente, in alternativa, di dilazionare il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.
Art. 133 Differimento sugar tax e plastic tax
L’articolo differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), nonché di quelle che introducono e disciplinano la cd. sugar tax, imposta sul consumo delle bevande edulcorate: entrambe sono state introdotte dalla legge di bilancio 2020. L’articolo non ha subito modifiche durante la conversione in legge.
Art. 134 IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche
L’articolo 134 uniforma il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a quello previsto per gli stessi soggetti ai fini dell’imposta di bollo.
Art. 136 Incentivi per gli investimenti nell’economia reale
Potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid.
L’articolo disciplina il caso degli investimenti qualificati indiretti, ovvero le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), e consente una maggiore concentrazione dell’esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo. Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020.
Art. 136-bis Rivalutazione beni cooperative agricole
L’articolo, introdotto nel percorso di conversione in legge, consente alle cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive.
Art. 137 Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
La Legge di conversione del decreto Rilancio ha ritoccato ancora la scadenza per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni spostando dal 30 settembre al 15 novembre la data per il giuramento della perizia e il pagamento della prima rata, per i beni posseduti al 1 luglio 2020.
Ricordiamo che attualmente è in corso la riapertura prevista dalla Legge di Bilancio 2020 che ha disposto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2020 per i beni o quote possedute non in regime di impresa al 1 gennaio 2020.
Non si tratta quindi di una semplice proroga ma di una riapertura con una data di riferimento del possesso diversa: 1° luglio invece che 1° gennaio.
Particolare attenzione va prestata alle perizie in corso di redazione che se riferite al 1° gennaio 2020 dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2020.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11% come per la precedente.
Art.140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
Viene prorogata al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni previste per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione. La norma introduce altresì uno slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Art. 141 Lotteria dei corrispettivi
Proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 della data di avvio della lotteria dei corrispettivi.
Art. 142 Rinvio precompilata IVA
L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA, da parte dell’Agenzia delle entrate, viene rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 1° luglio 2020).
Art. 143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta
Art. 144 Rimessione in termini e sospensione versamenti avvisi bonari
L’articolo rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari). Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
La norma prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all’esito degli stessi controlli, in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
Art. 145 Sospensione compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
L’articolo, non modificato in sede di conversione, consente di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l’applicazione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.
Art.146 Indennità requisizione strutture alberghiere
L’articolo stabilisce le modalità per il calcolo dell’indennità di requisizione a favore del proprietario il cui immobile (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) sia stato requisito a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. La norma dispone che tale indennità può essere liquidata in forma di acconto. Successivamente l’indennità di requisizione, determinata in via definitiva entro quaranta giorni, sarà liquidata calcolando la differenza tra gli importi definitivi calcolati e quelli erogati in acconto dell’indennità di requisizione.
Art. 147 Incremento crediti compensabili tramite modello F24
A decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro
Art. 148 Modifiche alla disciplina degli ISA
Introdotte alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzazione l’utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.
La disposizione sposta inoltre i termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.
La norma fornisce poi nuove indicazioni all’Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza, utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell’affidabilità fiscale del contribuente.
Art. 149 Sospensione dei versamenti da accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e da recupero dei crediti d’imposta
Stabilita, già nella versione originale del decreto, la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per l’effettuazione di una serie di versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione.
Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019, i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Art. 150 – Ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni
Le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione. Al sostituto d’imposta che ha versato all’erario la ritenuta e che abbia avuto in restituzione le somme al netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e non ha effetti retroattivi.
Art. 151 – Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi e ordini professionali
Prorogato al 31 gennaio 2021, senza subire modifiche in sede di conversione, il termine per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali. Tale sospensione non si applica nei confronti di coloro che commettono violazioni successivamente al 19 maggio 2020.
Art. 152 -Sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni
Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni e trattamenti assimilati, effettuati dall’agente della riscossione.
Art. 153 Sospensione delle verifiche inadempienze beneficiari P.A.
L’articolo sospende l’obbligo previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro.
Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
Prorogata e non modificata in sede referente, dal 31 maggio al 31 agosto 2020, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione disposta dall’articolo 68 del decreto Cura Italia. Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.
Art. 156 Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019
Al fine di anticipare al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019 a favore degli enti beneficiari, si stabilisce che nella ripartizione delle risorse sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative. Il contributo relativo all’anno 2019 deve essere erogato entro il 31 ottobre 2020.
Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Non si procede altresì agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. L’articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di un anno. Con una modifica apportata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati si è precisato che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
Art. 157, comma 7-ter – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
Prorogata, in sede di conversione in legge del decreto rilancio, la validità fino al 31 dicembre 2020 dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Si ricorda, in particolare, che sono equipollenti alla carta di identità:
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d’armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Art. 158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione
L’articolo 158 reca una disposizione di natura interpretativa finalizzata a chiarire che la sospensione dei termini processuali prevista dall’articolo 83, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, debba considerarsi cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
Art. 159 – Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730
Si dispone l’ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 per lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730.
In pratica viene consentito di presentare il modello 730 anche a chi ha il sostituto di imposta, per venire incontro alle imprese che a causa della crisi potrebbero avere difficoltà ad effettuare il conguaglio fiscale.
Art. 161 Proroga del pagamento dei diritti doganali
Prorogati i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell’art.92 del D.L. cd. Cura Italia) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Art. 162 Rateizzazione del debito di accisa
Modificate le norme che consentono al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici di rateizzare il debito di accisa, prevedendo che:
- per accedere alla rateizzazione, il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili;
- il numero delle rate sia modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dell’anno di riferimento;
- non sia più previsto un decreto ministeriale di attuazione per l’operatività della disciplina sulla rateizzazione del debito d’accisa.
Art. 163 Proroga in materia di tabacchi
Prorogata al 31 ottobre 2020 la scadenza del pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.
Misure per il turismo e la cultura
Art. 176 – Tax credit vacanze
Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale
- dalle imprese turistico ricettive
- dagli agriturismi
- dai bed&breakfast.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a
500 euro | per ogni nucleo familiare con figlio a carico |
300 euro | per i nuclei familiari composti da due persone |
150 euro | per quelli composti da una sola persona |
Il beneficio è fruibile esclusivamente:
- nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta.
In sede di conversione l’articolo ha subito solo modifiche formali.
Art. 177 Esenzioni IMU per il settore turistico
Abolizione della prima rata dell’IMU in scadenza il 16 giugno 2020 per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
Nel corso dell’esame alla Camera l’agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
Art. 178 Fondo turismo
Per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di
- acquisto,
- ristrutturazione
- valorizzazione
di immobili destinati ad attività turistico-ricettive
Art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
Disposizioni per favorire la ripresa delle attività turistiche:
- Esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap).
- Niente autorizzazioni fino al 31 ottobre 2020 per la posa di strutture amovibili in spazi aperti al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento
- Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – sono rinnovate per la durata di dodici anni.
In sede referente sono stati istituiti i commi dq 1-bis a 1-quater
Art. 181, commi 4-bis e 4-ter Concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche
I commi in esame sono stati introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, e dispongono che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.
Art. 182 – Misure di sostegno per il settore turistico
- Istituito un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di assegnazione e ripartizione del fondo.
- Introdotto in sede di conversione del decreto la possibilità per alcune categorie di studenti iscritti presso università e istituzioni di alta formazione di beneficiare, per l’anno 2020, della concessione gratuita di viaggi ferroviari per la durata di un mese a scelta e l’ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
- Al fine di consentire l’accesso a misure di sostegno l’ISTAT definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. (Testo introdotto in sede di conversione)
- Prevista la durata di diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso;
l’estensione dell’obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher; i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati.
Viene istituito un fondo per assicurare l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
Art. 183 Misure per il settore cultura
- Commi 1 e 12: Incremento dei Fondi emergenze spettacolo, cinema, audiovisivo per il 2020, rispettivamente, di € 80 mln e di € 50 mln, per complessivi € 130 mln.
- Commi 2, 3 e 12: Misure di sostegno a favore di istituti e luoghi della cultura, nonché di imprese e istituzioni culturali
Istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali, al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria, nonché al sostegno di altre imprese e istituzioni culturali.
Per il 2020 autorizzata la spesa di € 100 mln, al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali.
- Commi 4, 5 e 6: Fondo unico per lo spettacolo
Individuati criteri specifici per l’attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019
- Comma 7: Interventi per il cinema e l’audiovisivo
Modificato in sede di conversione, il comma reca misure finalizzate a mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo introducendo la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.
- Commi 8 e 8-bis: Capitale italiana della cultura 2021-2023
Conferito alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito alla stessa per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022.
Il medesimo titolo è attribuito in via legislativa per il 2023, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia.
- Comma 8-ter: Capitale italiana del libro
Introdotta in sede di conversione del decreto, la disposizione prevede che, per il 2020, il titolo di Capitale italiana del libro sia conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza apposita selezione.
- Commi 9 e 12: Art-bonus
Esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.
- Commi 10 e 12: Piattaforma digitale per fruizione patrimonio culturale e spettacoli
Prevista la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli, a tal fine autorizzando la spesa di € 10 mln per il 2020.
- Comma 10- bis: Incremento del Fondo “Carta della cultura
Introdotto in sede di conversione, prevede un incremento di 15 mln di euro, per il 2020, del Fondo “Carta della cultura” istituito dalla L. 15/2020.
Con la carta della cultura, di importo nominale pari a € 100, lo Stato contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.
- Commi 11 e 11-bis: Rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
La modifica in sede di conversione novella l’art. 88 del D.L. Cura Italia in materia di rimborso per l’acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi per l’emergenza sanitaria, mediante la restituzione della somma o la corresponsione di un voucher.
La durata del voucher passa (da dodici) a diciotto mesi dall’emissione.
- Commi 11-ter e 12: Card cultura per i diciottenni
Introdotta in sede referente, la disposizione incrementa di € 30 mln le risorse destinate, per il 2020, alla Card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali.
- Comma 11-quater: Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo di musica dal vivo
Il comma introdotto in sede di conversione del decreto Rilancio istituisce un Fondo per il sostegno dei soggetti che producono e distribuiscono spettacoli di musica, non già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020.
Art. 184 – Fondo per la cultura
L’articolo, modificato in sede di conversione del decreto, istituisce un Fondo per la promozione di investimenti e il supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020. Detto Fondo può essere incrementato con apporti finanziari di soggetti privati. Per l’anno 2021, esso è incrementato con risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro.
Art. 184, comma 5-bis Contributo per la candidatura di Padova nella lista del patrimonio mondiale UNESCO
Il comma introdotto autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata all’iscrizione della Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Art. 185-bis Patrimonio culturale immateriale
Attraverso la disposizione in commento viene autorizzata la spesa di € 1 mln per il 2020 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nella Lista dell’Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all’emergenza da COVID-19.
Misure per l’editoria
Art. 186 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
L’ articolo rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 commisurando l’importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali ed elevando la percentuale dal 30 al 50%.
Art. 187 – Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali
L’articolo introduce, per l’anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini dell’IVA, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell’80% previsto in via ordinaria).
Art. 188 – Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
L’articolo prevede, in via straordinaria, per l’anno 2020, un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell’emergenza sanitaria.
Il credito di imposta è riconosciuto, per l’anno 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Art. 189 – Bonus una tantum edicole
L’articolo riconosce un bonus una tantum fino a un massimo di 500 euro, agli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.
Art. 190 – Credito d’imposta per le testate edite in formato digitale
Viene riconosciuto, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di € 8 mln.
Art.191 Procedura straordinaria semplificata per il pagamento dei contributi diretti ad alcune imprese editoriali
Semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all’annualità 2019 a favore di alcune categorie di imprese editoriali.
Art. 193 Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga
Disposto l’accreditamento presso l’INPGI della contribuzione figurativa dei giornalisti dipendenti ammessi a cassa integrazione in deroga, iscritti alla relativa gestione sostitutiva
Art. 195 Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
Istituito un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l’anno 2020.
Misure per lo sport
Artt. 216, 217
L’articolo 216 (commi 1 e 2), modificato durante il percorso di conversione, consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, innanzitutto di sospendere fino al 30 settembre 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
L’articolo dispone inoltre che le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni.
Il comma 3, prevede una riduzione, limitatamente alle mensilità da marzo a luglio 2020, dei canoni di locazione di palestre, piscine e ogni altro impianto sportivo.
La disposizione prevede che la sospensione delle attività sportive si consideri sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, come fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. A motivo di tale squilibrio si riconosce al conduttore il diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.
Il comma 4, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati, consente il rimborso per gli abbonamenti, anche di durata uguale o superiore a un mese, relativi all’accesso a impianti sportivi, a causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta alla sospensione delle attività sportive, disposta dalle misure di contenimento del virus COVID-19. Il rimborso può consistere, in alternativa alla restituzione del corrispettivo, nella emissione di un voucher di pari valore.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Infine, per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
Art. 218-Bis Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
L’ articolo 218-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, autorizza la spesa di € 30 mln per il 2020 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI.
In particolare, l’autorizzazione di spesa è finalizzata ad assicurare alle stesse associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell’incremento delle attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività.
Le risorse dovranno essere ripartite con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, per la cui emanazione non è previsto un termine.
Misure per l’agricoltura a pesca e l’acquacoltura
Art. 222 e ss.
L’articolo 222 è stato integralmente sostituito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.
Mentre nel testo iniziale si istituiva un unico «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», nel testo approvato si prevedono i seguenti diversi interventi:
- esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli comparti (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura);
- istituzione “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” di 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia;
- finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione di c.d. cambiale agraria;
- l’aumento di 30 milioni della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica;
- concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi;
- previsione di 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
- riconoscimento di un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.
Art. 222-bis Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020
L’articolo 222-bis è stato introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati. Esso prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di 10 milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.
Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare
In merito all’articolo in esame riassumiamo le misure che si ritiene possano essere di interesse:
- aumenta dal 50% al 70% la percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere richiesta quella semplificata, introdotta con il decreto Cura Italia, per la quale era stato già disposto l’innalzamento in pari percentuale per il 2020;
- delegata l’ISTAT per introdurre una specifica classificazione merceologica, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO, alle attività di coltivazione di idroponica e acquaponica;
- previsto la possibilità per le imprese agricole di rinegoziare i mutui, in modo da specificare che la misura, da intendersi come facoltà, non riguarda i mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario e non trova copertura – non ulteriormente necessaria – sul Fondo garanzia PMI, come originariamente disposto;
- modifica, da tre mesi a sei mesi, del termine per l’esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo;
- Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata prevista la sospensione dei termini di validità per gli attestati di funzionalità delle macchine agricole, prevedendo una scadenza omogenea a quella riguardante gli attestati per la vendita dei prodotti fitosanitari.
Art. 225 Consorzi di bonifica ed enti irrigui
L’articolo 225 permette a Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati di erogare mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021 2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo. Nel corso dell’esame alla Camera è stata introdotta una disciplina per l’utilizzo di risorse finanziarie da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui. Tale disciplina è stata modificata dalla Camera dei deputati.
Misure per l’ambiente
L’articolo 229, modificato durante l’esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane.
Previsto un buono mobilità che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, oppure per l’utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l’utilizzo di autovetture. Il buono qui previsto copre il 60 % della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro.
Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane.
Viene poi mantenuto il buono mobilità, già previsto dal testo finora vigente per la rottamazione di veicoli inquinanti, esteso ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. La norma in esame prevede che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a rottamazioni effettuate nel 2021.
Con una modifica approvata in sede di conversione è previsto l’incremento di 70 milioni (mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva un incremento di 50 milioni) per l’anno 2020 della dotazione del fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità” e provvede alla copertura del relativo onere.
Le due tipologie di buono, distintamente previsti per l’anno 2020 (dal 4 maggio) e per le rottamazioni effettuate nell’anno 2021, sono cumulabili.
Altre misure per il mezzogiorno
Art. 244 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017
L’ articolo 244 introduce una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l’attività di ricerca in ambito Covid-19.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati la maggiorazione del credito d’imposta è stata estesa alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
La misura del credito d’imposta è aumentata, per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, nella seguente misura:
- dal 12% al 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12 al 35 per cento per le medie imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro
Art. 245 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria
L’articolo 245 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell’impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19.
Art. 245-bis Startup e misura “Resto al Sud”
L’articolo 245-bis è volto a rimodulare la misura denominata “Resto al Sud” – con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50% della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto – al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dal Covid-19
L’articolo 246 prevede la concessione di contributi nell’importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In sede di conversione l’ambito di applicazione della misura è stato esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19
Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
Art. 67-bis Inserimento al lavoro dei care leavers
L’articolo 67-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, inserisce fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (c.d. care leavers).
In sostanza nella quota di riserva per le categorie protette vengono ricompresi i neo maggiorenni vissuti in affido familiare, o in comunità o case famiglia.
Artt. 68- 71 Cassa integrazione
Gli articoli da 68 a 71 si occupano dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario di integrazione salariale FIS, concessa per complessive 18 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020, anche per aziende già utilizzatrici di CIGS. Le modifiche in sede di conversione prevedono, in recepimento di quanto già previsto dall’art. 1 del D.L. 52/2020 (contestualmente abrogato), che:
- coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici settimane possono chiedere le suddette ulteriori quattro anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020
- il trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli potrà essere concesso in deroga a determinati limiti posti dalla normativa vigente
- si riducono i termini di presentazione delle domande, che acquistano natura decadenziale: la scadenza è alla fine del mese successivo (e non più al quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ossia al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 52/2020) se questa data è posteriore a quella ordinaria sopracitata. Fanno eccezione i periodi iniziati prima del 30 aprile 2020 per i quali il termine di scadenza è il 15 luglio 2020
- Viene introdotta una procedura per la ripresentazione delle domande in caso di errori: indipendentemente dal periodo, i datori di lavoro possono presentare domande nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore
- Riguardo la CISOA, la cassa per il settore agricolo: i periodi fino a un massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020 i periodi non sono computati ai fini delle successive richieste.[1]
Art. 72 Congedi parentali e bonus baby sitting per COVID
L’articolo 72 del Decreto aveva aumentato da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti ed incrementato da 600 a 1.200 euro l’importo massimo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa. In sede di conversione vengono prolungati i termini di fruizione sino al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio).
Si riconferma senza modifiche l’aumento del bonus per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato a 2.000 euro e il congedo per i genitori di figli fino a 16 anni senza previsione di indennità o contribuzione figurativa ma con obbligo di conservazione del posto resta prolungato per tutto il periodo di sospensione delle attività educative e didattiche.
Art. 73 permessi legge 104
Non sono previste modifiche al decreto per quanto riguarda le 12 giornate di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili per l’assistenza ai familiari, fruibili in aggiunta a quelle già previste per i mesi di maggio e giugno.
Art 75 cumulabilità indennità
La legge di conversione conferma l’articolo del decreto che prevede la cumulabilità delle indennità per i lavoratori danneggiati dal Covid (istituiti dal dl Cura Italia e dallo stesso DL Rilancio) con la percezione delle pensioni di invalidità civile.
Art. 76 Proroga della sospensione delle misure di condizionalità
Nessuna modifica alla estensione da due a quattro mesi della sospensione delle misure di condizionalità per le prestazioni di RDC e patti per il lavoro ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici.
Artt. 78, 84, 85, 98 Indennità di sostegno ai lavoratori danneggiati
Gli articoli che prevedono la proroga delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi o parasubordinati, danneggiati dall’emergenza introdotte dal Decreto Cura Italia n. 18-2020, sono sostanzialmente riconfermati nella legge di conversione [2] . L’unica modifica, con un relativo incremento di risorse stanziate, riguarda i lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo, per la quale sarà probabilmente emanata una specifica circolare INPS.
INDENNITA’ | BENEFICIARI |
600 EURO MESE DI APRILE 2020
art.84
|
liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo |
1000 EURO MESE DI MAGGIO 2020
art.84
|
liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite per almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 |
1000 EURO MESE DI MAGGIO 2020
art.84
|
lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 .5.2020. |
600 EURO MESE DI APRILE 2020
art.84
|
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Artigiani, Commercianti, Imprenditori agricoli) già beneficiari nel mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro |
600 EURO MESE DI APRILE 2020
art.84
|
ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro e lavoratori in somministrazione, impiegati nei medesimi settori a determinate condizioni |
1000 EURO MESE DI MAGGIO 2020
art.84 |
Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione in imprese degli stessi settori, a determinate condizioni |
500 EURO MESE DI APRILE 2020
art.84 |
lavoratori a termine del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18-2020 |
600 EURO MESE DI APRILE 2020 E 600 EURO MESE DI MAGGIO 2020
art.84
|
Spetta a:
¨ lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ¨ lavoratori intermittenti con almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, ¨ lavoratori intermittenti del settore spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 50mila euro, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e reddito non superiore a 35.000 euro, non beneficiari di trattamento di integrazione salariale, ¨ lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA iscritti alla Gestione separata, ¨ incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente |
600 EURO MESE DI APRILE 2020 E 600 EURO MESE DI MAGGIO 2020
art.84 |
lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 50mila euro oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e reddito non superiore a 35.000 euro, |
Le nuove indennità previste dal Decreto rilancio erano invece le seguenti:
- indennità di 600 euro per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria purché non o titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione, anche per i mesi di aprile e maggio 2020 (art 78);
- indennità mensile per i mesi di aprile e maggio pari a 500 euro, per i lavoratori domestici con contratti di almeno 10 ore settimanali alla data del 23 febbraio 2020, purché non conviventi con il datore di lavoro. Se titolari di reddito di cittadinanza inferiore all’ammontare del bonus si procede all’integrazione del beneficio di RDC. 85);
- indennità pari a 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori sportivi:
- accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga), limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane ( 98) per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000.
Art. 80 blocco licenziamenti e informativa sindacale
L’articolo viene sostanzialmente riconfermato. Riguarda l’estensione a cinque mesi del divieto previsto dal decreto-legge “Cura Italia” 18-2020, per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sospensione delle procedure in corso, fino al 17 agosto 2020. Viene introdotto il comma 1 bis modificando i termini complessivi delle procedure sindacali in caso di trasferimento d’azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori: la procedura di comunicazione alle rappresentanze sindacali e di esame congiunto va iniziata entro 25 giorni e non può avere durata inferiore ai 45 giorni per il raggiungimento di un accordo.
Art. 80-bis Norma di interpretazione autentica sulla somministrazione di lavoro
L’articolo 80-bis – introdotto dalla Camera dei deputati prevede con norma di interpretazione autentica, ad effetto retroattivo – che l’eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore risulta irrilevante rispetto al rapporto di lavoro costituito con l’utilizzatore (per quest’ultimo rapporto trova dunque applicazione la normativa di tutela contro i licenziamenti).
Art. 81 Sospensione termini nei procedimenti e atti amministrativi
L’art. 81 del DL Rilancio dispone la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn). L’obbligo riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici Durante l’esame alla Camera dei deputati, è stato soppresso il comma 1 del testo originario, riguardante una proroga di validità per i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 sino al 15 giugno 2020.
Cio comporta quindi l’applicazione della proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, DURC compreso. La validità viene dunque prorogata al 31 ottobre 2020.
Art. 82 Reddito di emergenza
L’esame del DL alla Camera ha prorogato il termine di invio delle domande del Reddito di emergenza, il nuovo sostegno per nuclei familiari in condizioni di necessità economica cd. “REM”. Si ricorda che ammonta a euro 400, adeguati alle dimensioni della famiglia tramite la scala di equivalenza. Sarà corrisposto dall’INPS in due quote, previa domanda da presentare entro il 31 luglio 2020 e non più 30 giugno. I principali requisiti sono: la residenza in Italia del componente richiedente il beneficio e un ISEE familiare inferiore a 15mila euro.
Inoltre il nuovo comma 2-bis semplifica le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che occupano abusivamente un immobile i quali possono autocertificare la loro residenza qualora siano presenti persone minori, malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.
Art. 83 Quarantena e sorveglianza sanitaria
Non ci sono modifiche all’art 83 del DL 3-2020 che ha esteso al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato in condizione di disabilità a rischio per immunodepressione e patologie oncologiche è equiparato al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico (art.74); Inoltre è prevista la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o per immunodepressione, patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comorbilità; a questo i datori di lavoro provvedono attraverso il medico competente oppure si avvalgono di medici del lavoro INAIL, a loro spese.
Art. 85 Indennità per i lavoratori domestici
Nessuna modifica all’articolo 85 che riconosce un’indennità in favore dei lavoratori domestici titolari, alla data del 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità è attribuita con riferimento ai mesi di aprile e maggio del 2020, nella misura di 500 euro mensili; non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile ed è erogata in unica soluzione dall’INPS, con limite complessivo di spesa pari a 460 milioni di euro per il 2020.
Art. 87 Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga
Non è stato modificato l’articolo 87 che proroga a tutto l’anno 2020 la concessione della mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.
Art. 88 Fondo nuove competenze
Non è stato modificato l’articolo 88 istitutivo presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro) di un apposito Fondo nuove competenze, destinato a coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali a seguito di intese di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Art. 89-bis sentenza Corte Costituzionale su assegno invalidità
L’articolo 89-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, volto a dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale secondo cui l’incremento dell’assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non abbiano un reddito annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
Art. 90 lavoro agile settore privato
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, , hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, e che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, Lo stesso diritto è accordato con un nuovo comma ai lavoratori in situazione di rischio per età o per gravi patologie attestate dal medico curante.
Art. 92 proroghe NASPI e DIS COLL
Nessuna modifica alle previsioni di questo articolo sulla proroga delle prestazioni di indennità di disoccupazione per il lavoro dipendente Naspi e Dis-coll per i collaboratori coordinati, che terminano tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. La proroga è per due mesi dalla data di scadenza con lo stesso importo della prestazione originaria. L’agevolazione non è cumulabile con indennità per lavoratori autonomi, collaboratori o dipendenti a termine, previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.
Art. 93 proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine e contratti di apprendistato
Il comma 1 dell’articolo 93 del DL Rilancio aveva stabilito una modifica transitoria della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine (anche in regime di somministrazione) nel settore privato (DL 87 2018). La modifica consente fino al 30 agosto 2020 proroghe e rinnovi dei suddetti contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza di causali.
Nella legge di conversione viene inserito il comma 1-bis, il quale prevede che i contratti di apprendistato – diverso da quello professionalizzante – e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) possano essere prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i lavoratori siano stati sospesi dall’attività per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 94 contratti a termine lavoro agricolo
Al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, con sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, o di NASPI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici economici. Il reddito non deve superare il limite di 2000 euro per l’anno 2020. L’articolo non è stato modificato in sede di conversione.
Art. 95 contributi a fondo perduto INAIL
A sostegno delle imprese per l’attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si prevede l’erogazione di contributi INAIL a fondo perduto per l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e strumenti di protezione individuale. Gli importi andranno da 15mila a 100mila euro sulla base delle dimensioni delle aziende attraverso la piattaforma INVITALIA. In sede di conversione è stato previsto l’utilizzo di ulteriori risorse, già disponibili, per un importo di 200 milioni di euro per un nuovo Bando INAIL da emanarsi entro il 15 settembre 2020.
Art. 103 Regolarizzazione lavoro domestico e agricolo
Con la conversione in legge del dl 34 c’è più tempo per l’emersione di rapporti di lavoro irregolari nei settori economici dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona e lavoro domestico. Il termine infatti è stato prorogato dal 15 luglio al 15 agosto 2020[3]. Si ricorda che la disciplina, attuata con decreto del ministero del lavoro del 27 maggio 2020 [4]prevede due possibilità:
- i datori di lavoro possono presentare istanza all’INPS per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
- i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, possono richiedere alle Questure un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, per la ricerca di lavoro.
È prevista la sospensione delle sanzioni amministrative e penali connesse al lavoro irregolare tranne che per eventuali reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti allo sfruttamento della prostituzione e alla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Art.103-bis Lavoratori frontalieri
Il nuovo articolo 103-bis riconosce un contributo in favore:
- dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali190;
- dei lavoratori frontalieri operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE regolamentati da appositi accordi bilaterali,
con i seguenti requisiti:
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuative,
- lavoratori subordinati,
- titolari di partita IVA
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a far data del 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti per poter godere della NASPI o delle indennità previste dal Decreto Cura Italia al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
I criteri attuativi e le modalità di richiesta saranno stabiliti con un decreto del Ministro del lavoro, d’intesa con il Ministro dell’economia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Sono stanziati a questo fine 6 milioni di euro per il 2020.
[1] Le istruzioni complessive sono state fornite dall’INPS con circolare 84 2020 , messaggio 2489 /2020 e messaggio 2806 del 14.7.2020.
[2] Si vedano le istruzioni applicative nelle circolari INPS: N.49-2020 ; N.66/2020; N. 67/2020; N. 80/2020
[3] Previsione già inserita nel dl 52 2020 che questa legge abroga facendo salvi i contenuti.
[4] Le istruzioni sono state fornite con circolare del Ministero dell’Interno – Pubblica sicurezza del 30 maggio 2020; Circolare Dipartimento immigrazione del 30 maggio 2020; circolare INPS n. 68/2020; circolare Agenzia delle Entrate n. 27-E 2020.